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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI​

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Ormai da qualche anno è, in molti casi, obbligatorio essere in possesso di una certificazione energetica degli edifici, nota con l’acronimo di APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Essa va distinta dall’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), che è uno strumento di controllo, in fase di costruzione o ristrutturazione degli immobili, delle prescrizioni volte od ottimizzarne le prestazioni energetiche.

L’APE si configura, invece, come uno strumento di informazione del proprietario, dell’acquirente o del locatario in merito alla classe energetica e all’efficienza di edifici di qualsiasi tipologia (abitazioni o esercizi commerciali).

Per ricevere informazioni riguardo il costo della certificazione o richiedere una valutazione dell’efficienza energetica da parte di personale tecnico, contattateci.

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L'UTILITÀ DELL'ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA

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L’APE si rivela obbligatorio per il perfezionamento di alcune pratiche relative alla vendita o all’affitto degli immobili.

Esso è assolutamente indispensabile per gli atti notarili di compravendita e i rogiti e, a partire dal 23 dicembre 2013, la sua assenza può comportare sanzioni il cui ammontare corrisponde ad una cifra compresa tra 3.000 e 18.000 euro, a carico di entrambe le parti.

Anche per quanto concerne i contratti di affitto, l’Attestato di Prestazione Energetica deve necessariamente essere presentato; qualora ciò non avvenisse, a partire dal 23 dicembre 2013, potrebbe scattare un’ammenda compresa tra 1.000 e 4.000 euro, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le sanzioni possono essere ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.

Anche per pubblicizzare annunci immobiliari è richiesta la presentazione dell’APE, in quanto, dal 1° gennaio 2012, è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.

 

I CASI IN CUI "L'APE" NON È OBBLIGATORIA

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L'Attestato di Prestazione Energetica non è obbligatorio nei seguenti casi:

  • immobili destinati a luoghi di culto;

  • edifici "secondari" come legnaie, portici, piscine, gazebi ecc. e quelli rustici, ovvero senza infissi, rifiniture e impiantistica;

  • fabbricati non abitativi (per esempio: garage, cantine, depositi);

  • fabbricati agricoli non residenziali e privi di riscaldamento;

  • fabbricati isolati con una superficie utile minore di 50 m²;

  • fabbricati industriali e artigianali particolari riscaldati per esigenze particolari (come, ad esempio, le serre), oppure climatizzati tramite la combustione di residui del processo produttivo non utilizzabili in altro modo.

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